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Sez. 2, Sentenza n. 52216 del 28/10/2016 Ud. (dep. 07/12/2016) Rv. 268783 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Spese - Compensazione delle spese tra le parti private - Modifica dell'art 92 cod.proc.civ. ad opera della legge n.162 del 2014 - Compensazione per specificità della vicenda oggetto di giudizio - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268783-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di compensazione delle spese processuali tra le parti private a seguito di espressa richiesta dell'imputato, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014 n.132, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162 - che ha escluso la previgente clausola che legittimava la compensazione in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione" - non risulta precluso al giudice penale un contemperamento dei reciproci oneri processuali delle parti che tenga conto della specificità della vicenda oggetto di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)