Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 25 del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennita' di anzianita' a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sul quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.
Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sara' corrisposta:
a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;
b) per meta' all'iscritto e per meta' al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;
c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.
Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purche' il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.
Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, la riserva matematica sara' corrisposta:
a) interamente al Fondo di cui all'articolo 31, nei casi di licenziamento per i quali non e' prevista la corresponsione della indennita' di anzianita';
b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennita' di anzianita' e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi per i quali e' prevista la corresponsione della predetta indennita' in tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino inferiori alla indennita' di anzianita' a ciascuno spettante in forza, di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrale prelevando la differenza dal Fondo di cui all'articolo 31 del presente regolamento".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1959.
Art. 2
1. Nel casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, o nel casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedelta' a carico del Fondo di cui all'articolo 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:
a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennita' di anzianita', per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo venti anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo;
b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1959.
Art. 3
1. Agli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennita' di anzianita', una iscrizione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestiti, il cui ammontare non potra', in alcun modo superare i due terzi dell'indennita' di anzianita' determinata in base a trenta trentesimi della retribuzione mensile percepita al momento della domanda, per ogni anno di servizio prestato.
2. Le somme necessarie per la concessione dei prestiti di cui al precedente comma saranno prelevate dalla gestione delle assicurazioni miste e delle capitalizzazioni finanziarie.
3. I prestiti dovranno essere estinti nel periodo massimo di dieci anni, mediante ritenute mensili sullo stipendio non superiori ad un quarto dello stipendio stesso, da operarsi a cura e sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
4. Non e' consentita la concessione di un nuovo prestito prima che sia decorso un quinquennio dalla precedente concessione di prestito. La nuova concessione e', in ogni caso, subordinata alla estinzione del prestito in corso.
5. In caso di morte dell'iscritto si considera estinto l'eventuale residuo del debito contratto ai sensi dei commi precedenti.
6. Nel caso di cessazione dal servizio, l'eventuale debito residuo sara' detratto dalla, indennita' di anzianita' spettante al lavoratore.
7. L'ammontare del prestito e' ammortizzato al tasso del 6,50 per cento annuo, di cui il 5,50 per cento al titolo d'interesse e l'1 per cento quale premio per l'assicurazione in caso di morte del lavoratore.
8. Le norme e le modalita' da osservare per la concessione dei prestiti, nonche' l'ammontare annuo complessivo che il Fondo potra' mettere a disposizione al line predetto, saranno stabiliti dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 4
1. Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, e' mantenuto in vigore, con decorrenza, dal 1 gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149. Tale contributo e' elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.
Art. 5
1. Le indennita' di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti ed a partire dal 1 gennaio 1961, nella retribuzione alla quale e' riferito il contributo di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.
Art. 6
1. Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dalla inclusione nella retribuzione delle indennita' di cui al precedente articolo, per il periodo precedente al 1 gennaio 1961 e relativamente al personale in servizio alla data stessa, e' dovuto, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge, un contributo straordinario, per la durata di 20 anni, pari allo 0,60 per cento della retribuzione contributiva corrisposta agli iscritti, di cui lo 0,50 per cento e' posto a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori.
2. Il contributo di cui al precedente comma e' attribuito:
1) per lo 0,30 per cento, al Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del Regolamento;
2) per lo 0,15 per cento, al Fondo di previdenza di cui all'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di pensione;
3) per lo 0,15 per cento, al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, numero 736.
Art. 7
1. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati - con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni - secondo i criteri seguenti:
a) il contributo di cui al precedente articolo 4, in relazione alle necessita' del Fondo istituito con l'articolo 34 del citato regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, emerse dalle risultanze della relativa gestione;
b) il contributo di cui all'articolo 6, in relazione ad eventuali variazione delle nuove voci retributive da assogettare a contributo ed in rapporto ad eventuali estensioni delle indennita' di cui all'articolo 5 a localita' di servizio diverse da quelle che le corrispondevano alla data del 1 gennaio 1961.
La presente legge, munita' del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO