diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 148 del 22/01/1969 Ud. (dep. 13/06/1969) Rv. 111829 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - VELOCITA IN CROCEVIA - CROCEVIA REGOLATO DA SEMAFORI - OBBLIGO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA PER IL CONDUCENTE FAVORITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111829-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - VELOCITA IN CROCEVIA - CROCEVIA REGOLATO DA SEMAFORI - OBBLIGO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA PER IL CONDUCENTE FAVORITO - SUSSISTENZA.*

Il conducente al quale spetti, nei crocevia, il diritto di precedenza non e esonerato dal dovere di osservanza della prudenza generica e di quella specifica, previsto dall'art.102, secondo comma, cod.strad., consistente nel mantenere una velocita particolarmente moderata. E tale dovere sussiste anche qualora il traffico nei crocevia sia regolato da semafori. (Conf.104025, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)