Sez. 6 - 2, Sentenza n. 15131 del 17/06/2013 (Rv. 626978 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Equa riparazione - Iscrizione nel registro degli indagati - Rilevanza ai fini della ragionevole durata del processo penale - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo penale, fino a quando l'apertura del procedimento e lo svolgimento delle indagini preliminari rimangano effettivamente segreti non può parlarsi di pendenza del processo, trattandosi di una fase assolutamente inidonea ad incidere sulla psiche dell'interessato; è pertanto da escludere che la semplice iscrizione della "notitia criminis" nell'apposito registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., con il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, valga a segnare, in difetto di conoscenza da parte dell'indagato, l'inizio del processo ai fini del computo della ragionevole durata di esso, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)