Sez. 1, Sentenza n. 4158 del 14/10/1993 Cc. (dep. 18/11/1993) Rv. 196732 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione | Buona condotta - Valutazione - Affermazione dell'irrilevanza di frequentazioni di persone di dubbia moralità - Illogicità - Sussistenza.
Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione
Ai fini dell'accertamento della buona condotta richiesta per la riabilitazione, difetta di qualsiasi fondamento logico e di esperienza l'affermazione che la frequentazione di pregiudicati o di tossicodipendenti non merita di essere considerata negativamente, allorché tale frequentazione avvenga in un piccolo centro di paese. La bontà della condotta di cui all'art. 179 cod. pen., richiedendo comportamenti significativi del ravvedimento del condannato, non si concilia con i rapporti che si instaurano con persone di dubbi costumi e di dubbia moralità perché con ciò il soggetto non mostra di rifuggire da concezioni di vita irregolari di cui le suddette persone sono portatrici.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)