Sez. 2, Sentenza n. 10271 del 18/05/2016 (Rv. 639948 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione ove illogica od incongrua, sì da non consentire il controllo del procedimento logico adottato, senza, che, peraltro, l'interpretazione fornita debba essere l'unica o quella astrattamente migliore, ferma la necessità che la parte specifichi, nelle sue censure, i canoni ermeneutici in concreto violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)