Sez. 1, Sentenza n. 7142 del 30/05/2000 (Rv. 537029 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE | Avente ad oggetto l'immobile destinato ad abitazione del fallito e della sua famiglia - Assoggettabilità al fallimento - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione processuale del fallito e non del curatore nelle controversie concernenti la suddetta locazione - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE
Il fallito è legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sè e per la propria famiglia, atteso che, in tal caso, la locazione non integra un diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore secondo la previsione dell'art. 43 legge fall., bensì un rapporto di natura strettamente personale ai sensi dell'art. 46 legge fall., in quanto rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita ed inidoneo ad incidere sugli interessi della massa, perciò indifferente per il curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1531, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)