Sez. 4, Sentenza n. 10898 del 18/04/1985 Ud. (dep. 21/11/1985) Rv. 171136 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - EVIDENZA DEL PERICOLO - OMISSIONE DI NORMALE PRUDENZA DA PARTE DEL LAVORATORE - CONCORSO DI COLPA - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - EVIDENZA DEL PERICOLO - OMISSIONE DI NORMALE PRUDENZA DA PARTE DEL LAVORATORE - CONCORSO DI COLPA - SUSSISTENZA.*
In tema di infortunio sul lavoro verificatosi per mancata osservanza da parte del datore di lavoro di misure antinfortunistiche è ravvisabile il concorso di colpa del lavoratore quando questi, con la normale prudenza, avrebbe potuto ovviare alla evidenza del pericolo, essendo anche il lavoratore tenuto a contribuire, nei limiti del possibile, ad evitare il verificarsi di incidenti. (nella fattispecie è stato ritenuto il concorso di colpa del lavoratore infortunato, che, nonostante la situazione di pericolo, prelevava il foglio rimasto sotto la taglierina, contravvenendo alle Disposizioni date e costantemente osservate per un ordinato svolgimento dell'attività). (V mass n 154058; (V mass n 154061; (Conf mass n 151802; (Conf mass n 151791).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)