Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4331 del 14/02/2019 (Rv. 653063 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle controversie ex art. 53 l. n. 431 del 1991 - Termine di decadenza - Criteri di individuazione - Imposta complementare di successione - Determinazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata delle controversie ex art. 53 della l. n. 431 del 1991, in assenza di un termine di decadenza specifico fissato dalla legge entro il quale l'Amministrazione deve procedere alla liquidazione dell'imposta, per evitare un'indefinita soggezione temporale del contribuente alla verifica da parte del fisco – censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 280 del 2005 – detto termine deve essere determinato in relazione al tributo considerato e, pertanto, per l'imposta complementare di successione, lo stesso è quello triennale previsto per la liquidazione dell'imposta a seguito di dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 346 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)