Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Testo in vigore al
Art. 20
1. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.
2. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.
3. Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46.
4. Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
5. L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966 - 31 dicembre 1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.
6. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de "l'Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1 gennaio 1977.
7. L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
8. La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480, dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
9. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la societa' concessionaria le modalita' delle prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.14
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Titolo II. Degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Titolo III. Degli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali
Art. 38
1. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.
2. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
3. COMMA ABROGATO DALLA D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
COMMA ABROGATO DALLA D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Art. 39
1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;
2) godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; sede principale dell'attivita' situata nel territorio nazionale
se si tratta di societa' o persone giuridiche;3) appartenenza a Stati membri della Comunita' economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita', se si tratta di soggetti stranieri;
4) rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte le altre norme di legge vigenti.
2. Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita';
3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
4) non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.
3. Le modalita' tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.
Art. 40
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.4
2. In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge.
3. Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali e' stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.