diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11113 del 07/05/2010 (Rv. 613182 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Concordato preventivo - Istanza in pendenza di procedura fallimentare - Audizione del fallendo in camera di consiglio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613182-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. (Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente garantito il diritto di difesa alla società dichiarata fallita che, dopo essere stata convocata e sentita in camera di consiglio in ordine all'istanza di concordato, era stata autorizzata al deposito di memoria difensiva per illustrare le ragioni della validità della sua proposta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)