Sez. L, Sentenza n. 5432 del 19/06/1987 (Rv. 454001 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INEVITABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INEVITABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Rientra nei poteri discrezionali dell'imprenditore, a norma dell'art. 13 dello statuto dei lavoratori, la facoltà di disporre - in relazione alla necessità e all'ambito dell'impresa - il trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra, ove sussistono comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ragioni che, seppur non comunicate contestualmente al provvedimento di trasferimento, devono, almeno ex post, essere dimostrate dal datore di lavoro nella loro effettività e serietà; esse però, mentre presuppongono un rapporto di causa ad effetto ai fini del controllo del legittimo lavoro, non richiedono invece l'ulteriore prove dell'inevitabilità Esercizio del potere discrezionale da parte del datore di lavoro, non richiedono invece l'ulteriore prova dell'inevitabilità del provvedimento di trasferimento sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la Sede originaria. (V 4572/86, mass n 447308).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)