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Sez. U, Sentenza n. 15573 del 24/07/2015 (Rv. 636000 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Patente a punti - Provvedimento conseguente alla perdita totale del punteggio - Natura - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636000-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Il provvedimento che ordini al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nell'ipotesi di azzeramento dei punti, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, cod. strada, si configura come atto dovuto, partecipando della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita del punteggio applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale, sicché la giurisdizione al riguardo appartiene al giudice ordinario atteso che avverso tale atto è proponibile la medesima opposizione di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 126 bis com. 6, Cod. Strada art. 128, Cod. Strada art. 205, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)