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Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 03/04/2008 (Rv. 602508 - 01)

COMODATO - IN GENERE | Comodato immobiliare ultranovennale - Forma scritta di cui all'art. 1350 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Prova per testi e per presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602508-01

COMODATO - IN GENERE

L'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)