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Sez. 3 - , Sentenza n. 20839 del 21/07/2021 (Rv. 661982 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata la domanda monitoria rivolta a giudice incompetente - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza, ex art.42 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità del diverso mezzo dell’appello - Sussistenza - Rilevabilità d’ufficio in Cassazione - Condizioni. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - In genere.
Stato
decisa il 2021-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661982-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto.

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)