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Sez. T, Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025 (Rv. 674096-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esenzione IMU - Alloggio sociale - Parametri previsti dal d.m. del 22.4.2008 - Finalità.
Stato
decisa il 2025-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674096-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, è applicabile agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) ovvero dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, intese a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)