Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.
2. Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".
3. Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il comitato e' altresi' consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa".
4. Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali".
5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti".
6. Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale".1
7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione delle aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, il Ministro della difesa predispone all'uopo appositi piani sulla base dei prioritari criteri di scelta delle aree di cui al predetto quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, che sono presentati al presidente della giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani.
Art. 2
1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Di tale deposito e' effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni".
Art. 3
1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito".
3. Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo".
4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validita' del decreto di imposizione della servitu'. L'autorita' militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validita' del decreto".
5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quanto previsto dal sesto comma del presente articolo".
6. L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilita' generale dello Stato".
Art. 4
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, e' corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.
2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
3. Il contributo e' corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attivita' di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.
4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, in cui esistano insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verra' quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verra' riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.
Art. 5
1. Il Ministero della difesa e' tenuto a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.
2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro della difesa emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti disposizioni attuative ed esercita il controllo necessario per assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
4. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonche' i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.
Art. 6
1. Il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere.
Art. 7
1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale puo' affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della predetta legge n. 898/1976 e della presente legge.
I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale.
2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.
Art. 8
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' aggiunto il seguente:
"Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa".
Art. 9
1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono sostituiti dai seguenti:
"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalita' italiana.
Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorita' militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.
L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata concessa.
Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti".
Art. 10
1. La spesa complessiva, a regime, derivante rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 4, comma 2, e' determinata, rispettivamente, in lire 12.000 milioni, in lire 10.000 milioni e in lire 18.000 milioni. All'onere di cui alla presente legge per il triennio 1990-1992, pari a lire 20.000 milioni per il 1990 ed a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI