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Sez. U, Ordinanza n. 3660 del 12/03/2003 (Rv. 569254 - 01)

RICORSI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia - Natura di atto amministrativo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569254-01

RICORSI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Il decreto con il quale il Presidente della regione Sicilia, su parere delle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa della medesima regione, respinga il ricorso straordinario proposto avverso un'ordinanza sindacale (nella specie, recante l'ingiunzione per la demolizione di un manufatto abusivo realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico), ancorché conclusivo di un procedimento alternativo alla tutela giurisdizionale (quale, appunto, il ricorso straordinario al presidente della detta regione, che, in ambito locale, assume la funzione che, nell'ordinamento statuale, è propria del ricorso straordinario al presidente della Repubblica), non perde la propria natura di atto amministrativo, non suscettibile, in quanto tale, di ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario, ex art.111 Cost., rimedi concessi, invero, soltanto contro provvedimenti giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)