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Sez. L, Sentenza n. 21796 del 14/10/2009 (Rv. 610705 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Controversie relative a rapporti di pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Recupero del procedimento speciale con i mezzi di impugnazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610705-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Il meccanismo inteso ad utilizzare la controversia individuale quale occasione per diradare, in termini generali e potenzialmente definitivi, ogni incertezza sull'interpretazione ed applicazione del contratto collettivo, comporta qualche sacrificio dell'interesse del singolo lavoratore dedotto nel giudizio individuale (la pausa di 120 giorni concessi all'ARAN ed alle organizzazioni sindacali per pervenire ad un accordo sulla clausola controversa; la previsione che, in difetto di accordo, il giudice si astenga, comunque, dal decidere nel merito la controversia; la ricorribilità immediata per cassazione) e, pertanto, deve necessariamente essere contenuto in limiti compatibili con i principi di economia dell'attività giurisdizionale e di ragionevole ed equa durata del processo. Ne consegue che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 24 e 111 cost. - che trova conforto nella previsione della ricorribilità solo per cassazione delle sentenze interpretative e nel potere del giudice di primo grado di provvedere, con distinto provvedimento, all'ulteriore istruzione - si deve escludere che, attraverso i mezzi di impugnazione, possa recuperarsi detto procedimento speciale che resta esperibile solo nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)