Sez. 1, Sentenza n. 6488 del 30/11/1988 (Rv. 460808 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA E REVOCA - PER INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DALL'ASSEGNATARIO - PRECEDENTE PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA E REVOCA - PER INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DALL'ASSEGNATARIO - PRECEDENTE PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - IRRILEVANZA.*
In tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente gestore di disporre la decadenza o revoca dell'assegnazione, in caso di inadempienza dell'assegnatario ai suoi obblighi, quale quello di occupare stabilmente l'alloggio e non cederlo a terzi (salva l'ipotesi di preventiva autorizzazione alla locazione in favore dell'assegnatario con patto di futura vendita), deve essere riconosciuto, anche nella disciplina introdotta dalle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457, indipendentemente dalla maturazione dei presupposti per l'acquisto della proprietà e dalla presentazione della relativa domanda, fino a quando non si perfezioni l'acquisto stesso con il trasferimento del bene. (V 1646/86, mass n 445000; (V 3641/85, mass n 441232).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)