Sez. 3, Sentenza n. 1925 del 23/11/1981 Ud. (dep. 23/02/1982) Rv. 152451 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
La limitatezza dell'entità dei volumi realizzati in violazione della legge urbanistica, che consente, ai sensi dell'art. 2 lett. C n. 1 del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, la concessione dell'amnistia va desunta, in Mancanza di uno specifico parametro, dal criterio diffuso di valutazione sociale, che trova espressione anche nel settore legislativo inerente all'edilizia economica e popolare, secondo cui la costruzione abitativa di medie dimensioni è in linea di massima quella costituita da una superficie coperta di centoventi metri quadrati, cui corrisponde una volumetria oscillante dai trecento ai quattrocento metri cubi. (Conf mass n 143787).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 lett. B CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)