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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13572 del 19/05/2021 (Rv. 661310 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Redditi di impresa - Costi per servizi resi da società capogruppo ad affiliate - Deducibilità - Effettività della utilità - Oggetto della prova - Rilevanza del contegno successivo delle parti - Esclusione - Specificità delle clausole contrattuali - Necessità.
Stato
decisa il 2021-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661310-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di redditi di impresa, i costi relativi ai servizi resi dalla società capogruppo alle società affiliate sono da queste deducibili soltanto quando da essi sia stata tratta un'effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata con rigorosi criteri di allegazione, attendibilità e prova, senza che possano a tal fine dilatarsi le clausole generali inserite nei relativi contratti attraverso il ricorso al contegno delle parti successivo alla stipula, giacché, in tal caso, si consentirebbe alle stesse di rendere deducibile ogni spesa, mentre spetta al contribuente indicare in contratto i singoli beni o servizi forniti al fine di valutarne la sinallagmaticità con la controprestazione e la coerenza con lo stesso contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)