Sez. T, Ordinanza n. 34072 del 24/12/2025 (Rv. 677374-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Elezione di domicilio della parte - Notifica a mani proprie ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Validità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di processo tributario, la notifica a mani del contribuente, sia essa eseguita tramite ufficiale giudiziario o con servizio postale, è valida, ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche in presenza di una elezione di domicilio, stante la prevalenza della norma processuale tributaria su quella civile, in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile solo in quanto compatibili e ove non diversamente disposto.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)