Sez. 3, Sentenza n. 4601 del 10/03/1986 Ud. (dep. 31/05/1986) Rv. 172901 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE COSTRUZIONE ESEGUITA IN PRESENZA DI CONCESSIONE - SINDACATO DEL GIUDICE SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA STESSA - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE COSTRUZIONE ESEGUITA IN PRESENZA DI CONCESSIONE - SINDACATO DEL GIUDICE SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA STESSA - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
In presenza di una concessione edilizia, il giudice penale non può sindacarne l'eventuale illegittimità, al fine di disapplicare l'atto amministrativo e considerare la condotta dell'agente equivalente a quella di chi ha eseguito i lavori in assenza di concessione. Di conseguenza, si deve ritenere che il privato, all'infuori della ipotesi in cui sia stata accertata la sua collusione con l'autorità comunale, abbia costruito legittimamente quando si sia adeguato ai provvedimenti della pubblica amministrazione, che sono assistiti dalla presunzione di legittimità. (V mass n 168422, e ivi segnalate Conf e contra).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)