Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attivita' del quinquennio 1980-1984
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al Comitato nazionale per l'energia nucleare e' assegnato, per l'attuazione dei programmi di attivita' relativi al quinquennio 1980-1984, un contributo complessivo di lire 2.890 miliardi, di cui lire 2.500 miliardi da destinare allo sviluppo delle attivita' nel settore nucleare e lire 390 miliardi da destinare agli interventi concernenti le energie rinnovabili ed il risparmio energetico.
2. La spesa relativa e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 2
1. Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 1 resta determinato in lire 325 miliardi, di cui all'autorizzazione di spesa della legge 12 marzo 1981, n. 59.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 e fino al 1984 l'ammontare del predetto contributo dello Stato a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare e' fissato in lire 550 miliardi per ciascun anno.
3. All'adeguamento del contributo dello Stato di cui al precedente comma, nei limiti dello stanziamento globale di cui all'articolo 1, si provvede con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.
Art. 3
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede ad emanare una delibera che dovra' contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie - ivi comprese quelle relative alla sicurezza - per la realizzazione e l'esercizio dei progetti PEC e CIRENE, che sara' dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottoposta al parere delle competenti Commissioni del Parlamento.
2. La relazione annuale del presidente del CNEN al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attivita' dell'ente e sullo stato di attuazione del programma pluriennale, deve comprendere un rapporto dettagliato sui progetti PEC e CIRENE.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - esaminati gli stati di avanzamento in rapporto alla delibera del CIPE di cui al primo comma - propone al CIPE le necessarie variazioni, ivi compresa, ove del caso, la chiusura dei progetti.
Art. 4
1. In attesa dell'istituzione dell'ente che eserciti i compiti di controllo di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nonche' quelli connessi agli impianti ad alto rischio, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente ed il consiglio di amministrazione del CNEN garantiscono la indipendenza e l'autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.
2. A tal fine:
1) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro della sanita' e riceve le necessarie istruzioni dal consiglio di amministrazione che ne verifica l'attuazione;
2) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria relazione sulla attivita' svolta.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 550 miliardi nell'anno finanziario 1981 e comprensivo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 5, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 59, e alla legge 2 ottobre 1981, n. 544, ed in lire 550 miliardi per l'esercizio finanziario 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. La presente legge entra In vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA -
ANDREATTA - LA MALFA
- ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA