Sez. 2, Sentenza n. 4463 del 20/05/1997 (Rv. 504520 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Molestie di fatto e di diritto - Nozioni rispettive - Accertamento del giudice di merito - incensurabilità in Cassazione - Limiti.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)
Ai fini dell'azione possessoria di manutenzione le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del procedente esercizio, operate contro la volontà del possessore o di molestie di diritto che si concretizzano in contestazioni avanzate in via giudiziale o stragiudiziale contro l'altrui possesso, in maniera da esporre a pericolo il godimento del bene. La ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice del merito il cui accertamento, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)