Sez. L - , Sentenza n. 443 del 13/01/2021 (Rv. 660263 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Medici specializzandi con contratto di formazione-lavoro - Obbligo di copertura assicurativa ex art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999 - A carico dell'azienda sanitaria - Svolgimento dell’attività formativa - Equiparazione al personale sanitario dipendente - Presso l'INAIL - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di copertura assicurativa in favore dei medici specializzandi, legati da contratto di formazione specialistica con l'Università, grava, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999, "ratione temporis" vigente, sull'azienda sanitaria, quale soggetto titolare dell'organizzazione produttiva presso cui viene espletata l'attività formativa sottesa al rischio assicurato, in funzione dell'equiparazione della tutela rispetto al personale sanitario dipendente, e deve essere assolto presso l'INAIL, inscrivendosi nello schema tipico delle assicurazioni sociali di cui all'art. 38 Cost., che non si limitano a realizzare la semplice traslazione del rischio, ma hanno la finalità pubblicistica di garantire ai cittadini presi in considerazione dalla norma, al verificarsi delle condizioni in essa previste, i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 41 com. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 lett. 5 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)