Sez. 2, Sentenza n. 3058 del 02/10/1968 (Rv. 335929 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE- DI MERO ACCERTAMENTO - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INTERESSE AD AGIRE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE- DI MERO ACCERTAMENTO - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INTERESSE AD AGIRE.*
L'ammissibilita dell'Azione di mero accertamento trova un limite nella esigenza che sussista un interesse ad agire concreto ed attuale il che si verifica qualora ricorra una situazione di obbiettiva incertezza, la quale implichi, per l'attore, un pregiudizio attuale e giuridicamente apprezzabile, che non possa essere eliminato senza una pronuncia giudiziale. E, pertanto, improponibile, per difetto di interesse attuale e concreto, la domanda proposta dall'assicurato, con la quale questo, solo per essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale e senza che gli sia stato chiesto il pagamento delle spese di degenza, chieda l'accertamento giudiziale, nei confronti dell'ente assicuratore (INAM) del suo diritto al rimborso delle somme che potrebbero essergli richieste. Conforme alla sentenza n. 347-66, massima n. 320676.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)