Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
Testo in vigore al
Art. 19 Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro
1. L'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri, le autorita' presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che cio' osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonche' alle condizioni del lavoro.
Art. 20 Prescrizioni tecniche
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.
Art. 21 Deroghe in materia di prescrizioni tecniche
1. L'amministrazione aggiudicatrice puo' derogare alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora:
a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformita', ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature gia' usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficolta' tecniche sproporzionate, purche' venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e specifiche;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni gia' esistenti;
d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta cio' sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli Stati membri e alla Commissione CE.
3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia;
2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) qualsiasi altra norma.
4. E' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; e', in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonche' l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione "o equivalente", e' autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
Art. 22 Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.
Art. 23 Criteri di aggiudicazione
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
a) unicamente al prezzo piu' basso;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
3. L'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalita' atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.
4. L'affidamento della progettazione non e' compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilita' deve essere data notizia nel bando di gara.
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito.
Art. 24 Varianti
1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice puo' prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalita' per la loro presentazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' respingere la presentazione di una variante soltanto perche' essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b).
Art. 25 Offerte anormalmente basse
1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalita' del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.
3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.
4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3.
Art. 26 Concorsi di progettazione
1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonche' in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
3. Le presenti disposizioni si applicano:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5;
b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore:
1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attivita' nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.
4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti e' uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita' del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.
7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
9. La commissione giudicatrice e' composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.
10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
11. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A.
12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunita' europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine e' pari a giorni sessanta.
13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.
14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificita' della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 27 Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE
1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:
1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
2) sono contrarie al pubblico interesse;
3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. 3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE.
6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).
7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), e' comunicato alla Commissione CE.
Art. 28 Prospetti statistici
1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;
b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalita' degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT.
3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalita' dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro.
Art. 29 Computo dei termini
1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto e' effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
Art. 30 Procedure di ricorso
1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente decreto.
Art. 31 Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operativita', nonche' in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicita', di termini procedurali, di riunione di imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione nei registri professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, di criteri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni statistiche.
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 32 Allegati
1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto.
1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro del tesoro MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea
BARATTA, Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente
TREU, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
BRANCACCIO, Ministro
dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO