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Sez. 3, Sentenza n. 1612 del 22/06/1962 (Rv. 252581 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - SOGGETTIVI - EFFICACIA RISPETTO ALLE PARTI, GLI EREDI E GLI AVENTI CAUSA - APPLICABILITA ALLA PRONUNZIA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELL'IMPUTATO EMESSA DAL GIUDICE PENALE - PRECLUSIONE DELL'INDAGINE, IN SEDE CIVILE, DELLA RESPONSABILITA DI UN TERZO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1962-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252581-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - SOGGETTIVI - EFFICACIA RISPETTO ALLE PARTI, GLI EREDI E GLI AVENTI CAUSA - APPLICABILITA ALLA PRONUNZIA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELL'IMPUTATO EMESSA DAL GIUDICE PENALE - PRECLUSIONE DELL'INDAGINE, IN SEDE CIVILE, DELLA RESPONSABILITA DI UN TERZO - INSUSSISTENZA.*

L'autorita della cosa giudicata sostanziale vincola le parti, i loro eredi e gli aventi causa. Questo principio, posto dall'art 2909 cod civ per le sentenze pronunciate in giudizi civili, trova applicazione, per identita di ratio, anche relativamente alle pronuncie sulle domande di risarcimento dei danni da reato che siano fatte valere in Sede penale, mediante la Costituzione di parte civile. Infatti, il principio dell'efficacia erga omnes del giudicato penale, stabilito dall'art 27 cod proc civ, riguarda soltanto la sussistenza del fatto-reato, la sua illiceita e la responsabilita del condannato. Pertanto, la pronuncia di accertamento della responsabilita, oltre che penale anche civile, dell'imputato non pregiudica la questione sull'accertamento della responsabilita civile di un terzo rimasto estraneo al giudizio penale. Il giudice civile puo, quindi, legittimamente conoscere delle questioni circa l'esistenza e l'estensione di quel particolare rapporto con l'autore del reato sul quale si pretende fondare la responsabilita del terzo, rimasto estraneo al giudizio penale. (V 2355/60, 3769/58, 1660/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)