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Sez. L, Sentenza n. 1824 del 11/03/1983 (Rv. 426666 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITÀ - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426666-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITÀ - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in pendenza del rapporto opera solo per quei rapporti non assistiti dalla stabilità, dovendosi ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalità dei casi coincide attualmente con la operatività della legge 20 maggio 1970 n. 300, può anche realizzarsi ogni volta che siano applicabili norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che accordino al prestatore di lavoro tutela di pari intensità. (nella specie in applicazione di tale principio, è stata confermata la sentenza con la quale i giudici di merito avevano affermato la stabilità del rapporto di lavoro di un dipendente dell'i.N.A. E la non operatività della regola della non decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto stesso). (Conf 2473/81, mass n 413256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)