Sez. 6, Sentenza n. 5087 del 28/02/1978 Ud. (dep. 04/05/1978) Rv. 138829 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - INTERVENTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO PER ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - AMMISSIBILITA.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - INTERVENTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO PER ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - AMMISSIBILITA.*
La parte civile ha interesse ad intervenire nel giudizio di appello anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata soltanto per mancata concessione di circostanze attenuanti. Infatti la parte civile ha interesse a contrastare la concessione di un'attenuante che incida sulla entita del risarcimento cui ha diritto in conseguenza della condanna dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)