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Sez. 3, Sentenza n. 3536 del 24/10/1975 (Rv. 377725 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377725-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art 327 primo comma cod proc civ a pena di decadenza dalla impugnazione, e soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742. (Conf 688/74, mass n 368515).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)