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Sez. 2 - , Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021 (Rv. 663490 - 01)

DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA' - LIBERALITA' D'USO - IN GENERE | Donazione rimuneratoria e liberalità d'uso in occasione di servizi resi - Differenze - Liberalità diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute - Disciplina applicabile - Criterio della prevalenza. DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663490-01

DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA' - LIBERALITA' D'USO - IN GENERE

La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.

Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)