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Sez. 1, Sentenza n. 13169 del 18/06/2005 (Rv. 584960 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE | Deliberazione dell'assemblea - Motivazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584960-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE

Per la deliberazione con la quale l'assemblea autorizza l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori a norma dell'art. 2393 cod. civ. non è richiesta una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano la scelta, rientrante nel novero delle determinazioni che l'assemblea può, del tutto liberamente, assumere, restando affatto impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi all'amministratore, destinati ad essere vagliati approfonditamente solo nella causa contro di lui successivamente instaurata, di tal che non è in alcun modo dall'esito di tale giudizio che si possa inferire un qualsiasi motivo di invalidità della deliberazione che l'esercizio dell'azione abbia autorizzato. Ciò tuttavia non implica che tale deliberazione non sia censurabile, sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui è stata adottata, anche per aspetti concernenti il suo contenuto, segnatamente per eventuali vizi di eccesso di potere o per una situazione di conflitto d'interessi in cui eventualmente versi il socio che abbia espresso in quell'assemblea un voto determinante, dovendosi, in tal caso, certamente riconoscere la legittimazione dell'amministratore revocato ad impugnare la deliberazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)