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Sez. F, Sentenza n. 2694 del 14/09/1990 Cc. (dep. 31/10/1990) Rv. 185601 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - COSIDDETTA CONTESTAZIONE A CATENA - LEGITTIMITÀ - REITERAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER ADEGUARE LA CONTESTAZIONE O PER ALTRE RAGIONI - CONSEGUENTE SLITTAMENTO DEL MOMENTO INIZIALE PER IL COMPUTO DEI TERMINI DI DURATA DELLE MISURE CAUTELARI, IVI COMPRESO QUELLO PREVISTO DALL'ART. 294 COD. PROC. PEN. PER L'INTERROGATORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185601-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - COSIDDETTA CONTESTAZIONE A CATENA - LEGITTIMITÀ - REITERAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER ADEGUARE LA CONTESTAZIONE O PER ALTRE RAGIONI - CONSEGUENTE SLITTAMENTO DEL MOMENTO INIZIALE PER IL COMPUTO DEI TERMINI DI DURATA DELLE MISURE CAUTELARI, IVI COMPRESO QUELLO PREVISTO DALL'ART. 294 COD. PROC. PEN. PER L'INTERROGATORIO - ESCLUSIONE.*

Il divieto del ne bis in idem attiene alla generale inammissibilità di un secondo giudizio di merito mentre nessuna norma vieta al giudice l'emanazione, per il medesimo oggetto e nei confronti del medesimo soggetto, di un secondo provvedimento cautelare strumentale al giudizio (cosiddetta contestazione a catena), sicché nella ipotesi in cui sia stata dichiarata la nullità della convalida del fermo e dell'applicazione di una misura cautelare, non può ritenersi invalido il successivo provvedimento applicativo di una misura cautelare, trattandosi di atto non dipendente da quelli dichiarati nulli. La legittimità della ripetizione di un atto per meglio adeguare i termini dell'accusa od il titolo della detenzione o per altre ragioni, tuttavia, non può mai avere l'effetto di spostare l'inizio dell'arresto o del fermo ai fini del computo dei termini di durata delle misure cautelari. Ove così non fosse, si consentirebbe, infatti di protrarre l'impiego della misura oltre i termini fissati dalla legge ed a tempo indeterminato, mediante la semplice rinnovazione dell'atto (nella specie, in cui dopo la declaratoria di nullità della convalida del fermo e dell'applicazione della misura coercitiva nei confronti dello interessato questi non era stato rimesso in libertà essendo stato nel frattempo emesso nello stesso procedimento un altro provvedimento che ne disponeva la custodia cautelare, la Cassazione ha ritenuto che tale ultimo provvedimento fosse divenuto inefficace ai sensi dell'art. 302 del nuovo cod. proc. pen. essendo l'interrogatorio dell'indagato avvenuto oltre il termine di cinque giorni dal fermo). (V mass n 184700; (V mass n 181583).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)