Sez. 1, Sentenza n. 18716 del 06/09/2007 (Rv. 600410 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Soppressione dell'ufficio pretorile - Sentenza pronunciata dal pretore - Appello dinanzi al tribunale anziché dinanzi alla corte d'appello - Declinatoria della competenza e rimessione dinanzi alla corte d'appello - Riassunzione dinanzi a quest'ultima - Declaratoria di inammissiblità dell'appello - Legittimità - Condizioni e fondamento.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Tenuto conto che il principio della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 cod. proc. civ. non può operare allorquando l'impugnazione sia stata proposta ad un giudice di grado diverso da quello avanti al quale si sarebbe dovuta proporre, ove il tribunale sia stato adìto erroneamente con appello avverso sentenza pretorile in violazione dell'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 51 del 1998 ed abbia - anziché dichiarare inammissibile l'appello - dichiarato la propria incompetenza su di esso e, sull'espresso presupposto dell'effetto conservativo del proposto gravame, disposta la riassunzione dinanzi alla corte d'appello, correttamente quest'ultima dichiara inammissibile l'appello, qualora la riassunzione risulti avvenuta oltre il decorso del termine di impugnazione, dovendosi escludere che per la mancata proposizione di un ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale si sia verificato un giudicato interno sulla riassunzione, atteso che tale provvedimento ha carattere meramente ordinatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 134 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)