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Sez. 2, Sentenza n. 12340 del 22/08/2002 (Rv. 557000 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO | Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2002-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557000-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO

Il titolo che, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., consente di escludere la comunione delle parti dell'edificio indicate dalla stessa norma, non può essere che quello di acquisto, da parte del singolo condomino, della propria unità immobiliare e che abbia anche costituito la prima vendita effettuata dall'originario unico proprietario dell'intero edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)