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Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

Testo in vigore al

Sezione 2. Estensione e durata della protezione

Art. 10 Estensione della protezione

1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

Art. 11 Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati

1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Art. 12 Durata della protezione di disegni e modelli comunitari registrati

In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario registrato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.

Art. 13 Rinnovo

1. La registrazione del disegno o modello comunitario è rinnovata a richiesta del titolare o di qualsiasi persona da questi esplicitamente autorizzata, purché sia stata pagata la tassa di rinnovo.

2. L'Ufficio informa tempestivamente prima della scadenza della registrazione il titolare del disegno o modello comunitario registrato ed i titolari di diritti sul medesimo iscritti nel registro dei disegni o modelli comunitari di cui all'articolo 72 di seguito denominato «registro». La mancata comunicazione di tale informazione non fa sorgere alcuna responsabilità dell'Ufficio.

3. La domanda di rinnovo è presentata nei sei mesi che terminano l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione e la relativa tassa è pagata nello stesso periodo. In difetto, si possono presentare la domanda e pagare la tassa entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente, a condizione di pagare una soprattassa entro lo stesso periodo supplementare.

4. Gli effetti del rinnovo decorrono dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione. Il rinnovo viene iscritto nel registro.

Sezione 3. Diritto al disegno o modello comunitario

Art. 14 Diritto al disegno o modello comunitario

1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa.

2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente.

3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.

Art. 15 Rivendicazione del diritto su un disegno o modello comunitario

1. Quando il disegno o modello comunitario non registrato viene divulgato o rivendicato da chi non sia legittimato a norma dell'articolo 14 o quando il disegno o modello comunitario registrato sia stato depositato o registrato a nome di chi non vi abbia diritto a norma dello stesso articolo, l'avente diritto in forza del medesimo articolo 14 può chiedere, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, di esser riconosciuto come il legittimo titolare del disegno o modello comunitario.

2. La persona che ha diritto al disegno o modello comunitario congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, di esserne riconosciuta contitolare.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o modello comunitario registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello comunitario non registrato. La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello comunitario era in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato o divulgato o gli è stato trasferito.

4. Nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, nel registro viene iscritto quanto segue:

  1. a) la menzione della proposizione di una domanda giudiziale ai sensi del paragrafo 1;

  2. b) la decisione passata in giudicato relativa alla domanda giudiziale o ogni altro provvedimento che conclude il procedimento;

  3. c) ogni cambiamento di titolarità del disegno o modello comunitario registrato risultante dalla decisione passata in giudicato.

Art. 16 Effetti di una sentenza sulla titolarità del disegno o modello comunitario registrato

1. Qualora in esito a un procedimento giudiziale di cui all'articolo 15, paragrafo 1 si verifichi un cambiamento integrale della titolarità del disegno o modello comunitario registrato, le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all'iscrizione del nuovo titolare nel registro.

2. Il titolare del disegno o modello comunitario registrato o il licenziatario che abbiano utilizzato il disegno o il modello nella Comunità o abbiano compiuto preparativi seri ed effettivi a tale scopo prima dell'iscrizione nel registro della proposizione della domanda giudiziale di cui all'articolo 15, paragrafo 1 possono continuare ad utilizzare il disegno o il modello purché chiedano, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare del disegno o modello comunitario registrato o il licenziatario hanno agito in malafede al momento in cui hanno iniziato ad utilizzare il disegno o modello o a compiere preparativi a tale fine.

Art. 17 Presunzione a favore del titolare registrato

Si presume titolare del disegno o modello in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro procedimento la persona al cui nome è registrato il disegno o modello comunitario ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona al cui nome è stata presentata la relativa domanda.

Art. 18 Diritto dell'autore ad essere menzionato

Al pari del richiedente o del titolare di un disegno o modello comunitario registrato l'autore ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all'Ufficio e nel registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo la menzione di quest'ultimo può sostituire l'indicazione dei singoli autori.

Sezione 4. Effetti del disegno o modello comunitario

Art. 19 Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario

1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2.

Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

3. Il paragrafo 2 si applica anche al disegno o modello comunitario registrato soggetto a differimento della pubblicazione sino a quando i dati pertinenti iscritti nel registro ed il fascicolo non sono stati divulgati al pubblico a norma dell'articolo 50, paragrafo 4.

Art. 20 Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario

1. I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono venir esercitati in caso di:

  1. a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

  2. b) atti compiuti a fini di sperimentazione;

  3. c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.

2. I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono inoltre venir esercitati in relazione a:

  1. a) l'arredo e le installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità;

  2. b) l'importazione nella Comunità di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti;

  3. c) l'esecuzione delle riparazioni su detti mezzi di trasporto.

Art. 21 Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dal disegno o modello comunitario quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nella Comunità dal titolare del disegno o modello comunitario o con il suo consenso.

Art. 22 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato

1. Può avvalersi di un diritto derivante da una precedente utilizzazione qualunque terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, se viene rivendicata la priorità, prima della data cui risale la priorità, iniziato in buona fede ad impiegare nella Comunità — o compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine — un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del disegno o modello comunitario registrato e non costituente una copia di quest'ultimo.

2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario registrato.

3. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione non conferisce la facoltà di concedere ad altre persone licenze per l'utilizzazione del disegno o modello.

4. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può esser trasferito, se il terzo interessato è un'impresa, soltanto unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi.

Art. 23 Utilizzazione da parte del governo

La legislazione degli Stati membri che autorizza l'utilizzazione di disegni e modelli nazionali da parte del governo o per suo conto è applicabile ai disegni e modelli comunitari, ma soltanto nella misura in cui tale utilizzazione è necessaria per esigenze fondamentali di difesa o di sicurezza.

Sezione 5. Nullità

Art. 24 Dichiarazione di nullità

1. Un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all'Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

2. Un disegno o modello comunitario può esser dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.

3. Un disegno o modello comunitario non registrato è dichiarato nullo da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in seguito ad una domanda rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

Art. 25 Cause di nullità

1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

  1. a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a);

  2. b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

  3. c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell'articolo 14;

  4. d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:

    1. i) un disegno o modello comunitario registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o

    2. ii) un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o

    3. iii) la registrazione di un disegno a titolo dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «l'atto di Ginevra», che è approvato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nella Comunità, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto;

  5. e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;

  6. f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro;

  7. g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in prosieguo denominata «convenzione di Parigi», ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

2. Il motivo di cui al paragrafo 1, lettera c) può essere invocato esclusivamente dal titolare del disegno o modello comunitario ai termini dell'articolo 14.

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore.

4. Il motivo di cui al paragrafo 1, lettera g) può essere invocato esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato ad utilizzare il disegno o modello.

5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano la libertà degli Stati membri di stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g) possano venir invocati d'ufficio anche da una competente autorità dello Stato membro in questione.

6. Un disegno o modello comunitario registrato dichiarato nullo in applicazione del paragrafo 1, lettere b), e), f) o g) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l'identità. Per «mantenimento in forma modificata» si intende la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero l'iscrizione nel registro di una decisione giudiziale o di una decisione dell'Ufficio che dichiari la parziale nullità del disegno o modello comunitario registrato.

Art. 26 Effetti della nullità

1. Se ed in quanto è stato dichiarato nullo, un disegno o modello comunitario è considerato, fin dall'inizio, privo degli effetti contemplati dal presente regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o mala fede del titolare del disegno o modello comunitario o all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della nullità del disegno o modello comunitario non pregiudica:

  1. a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;

  2. b) i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; per ragioni di equità può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in virtù del contratto.

Titolo III. Il disegno o modello comunitario come oggetto di proprietà

Art. 27 Assimilazione del disegno o modello comunitario al disegno o modello nazionale

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, il disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

  1. a) aveva la sede o il domicilio alla data di riferimento, ovvero

  2. b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

2. Nel caso di disegni o modelli comunitari registrati, il paragrafo 1 si applica in base alle iscrizioni fatte nel registro.

3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al detto paragrafo è determinato:

  1. a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, mediante riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;

  2. b) per i disegni o modelli comunitari registrati, mediante riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel registro.

4. Quando non si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio.

Art. 28 Trasferimento del disegno o modello comunitario registrato

Il trasferimento del disegno o modello comunitario registrato è soggetto alle seguenti disposizioni:

  1. a) su istanza di una delle parti l'atto di trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato;

  2. b) fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello comunitario;

  3. c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a questo effetto non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di iscrizione del trasferimento;

  4. d) tutti i documenti che in forza dell'articolo 66 devono essere notificati al titolare del disegno o modello comunitario registrato sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare o eventualmente al suo rappresentante.

Art. 29 Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato

1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.

2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

Art. 30 Esecuzione forzata

1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere oggetto di una misura di esecuzione forzata.

2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su disegni o modelli comunitari registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

3. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.