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Sez. 4, Sentenza n. 2662 del 28/10/1975 Ud. (dep. 28/02/1976) Rv. 132580 - 01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIVERSITA DI DISCIPLINA NEL LAVORO AUTONOMO E NEL LAVORO SUBORDINATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132580-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIVERSITA DI DISCIPLINA NEL LAVORO AUTONOMO E NEL LAVORO SUBORDINATO - FATTISPECIE.*

L'Obbligo di approntare le misure di sicurezza incombe al datore di lavoro, quando il lavoratore svolge la propria attivita in un rapporto di dipendenza e di subordinazione. Nel caso, invece, di lavoro autonomo, l'Obbligo del datore di lavoro e contenuto nei limiti della segnalazione dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui il lavoratore autonomo e chiamato ad operare, perche possa provvedere direttamente ad adottare le misure protettive atte ad eliminare i rischi inerenti al lavoro, che si e impegnato a compiere. (fattispecie in tema di sinistro occorso ad un lavoratore autonomo che si era impegnato a mettere in opera ringhiere in ferro sui balconi di una costruzione).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)