Sez. 1, Sentenza n. 2817 del 11/03/1995 (Rv. 491078 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Conferimento di un immobile in una società di capitale - Pregiudizio delle ragioni dei creditori del conferente - Sussistenza - Azione revocatoria - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
Il conferimento di un bene (nella specie immobile) in una società di capitali, che, anche se previsto in sede di costituzione di essa, e quindi prima dell'acquisto della personalità giuridica, è atto traslativo direttamente in favore della società medesima rappresentata dai soci fondatori diversi dal conferente, è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio", e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 cod. civ. (da riscontrarsi in capo ai menzionati altri soci fondatori), è impugnabile con azione revocatoria, tenendosi conto che questa non interferisce sulla validità del contratto costitutivo della società (e quindi non trova ostacolo nelle disposizioni dell'art. 2332 cod. civ.), né si riverbera in danno dei creditori sociali, i quali sono tutelati dall'ultimo comma del citato art. 2901 cod. civ., sulla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)