Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 11/11/1967 (Rv. 330205 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - DATA DEGLI ATTI - OPPONIBILITA AI CONTRIBUENTI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - DATA DEGLI ATTI - OPPONIBILITA AI CONTRIBUENTI.*
Agli effetti della applicazione dell'imposta di registro la data risultante dagli Atti e sempre opponibile ai contribuenti, anche se essa sia sfornita dei requisiti di certezza, prescritti dal codice civile per la opponibilita ai terzi, e cio perche dalla nozione di terzo, considerata nell'art. 2704 del cod.civ., va escluso il fisco, il quale si avvale della registrazione allo scopo di percepire un tributo in forza di un diritto proprio, del tutto distinto e non in conflitto con quelli derivanti ai contraenti dal contratto sottoposto a registrazione. (Conf. 1280-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)