Sez. 5 - , Sentenza n. 29535 del 16/11/2018 (Rv. 651229 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Sottrazione di merci al controllo doganale - Poteri di accertamento e riscossione - Spettanza allo Stato del luogo di commissione della prima infrazione - Impossibilità di accertamento - Conseguenze - Competenza dello Stato dell'ufficio di partenza - Incompetenza dell'autorità procedente - Conseguenze - Nullità dell'ingiunzione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di dazi doganali, qualora le merci non siano presentate all'ufficio di destinazione, la competenza a riscuotere l'importo dell'obbligazione doganale spetta, ai sensi degli artt. 203 n. 1 e 215 n. 1 del Regolamento CE n. 2913 del 1992, allo Stato membro nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale, mentre in caso l'impossibilità di accertare in tal modo il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità opera, come ritenuto dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 3 aprile 2008, in causa 230/06, una presunzione di competenza dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ai sensi degli artt. 378 e 379 del medesimo Regolamento, con conseguente irrilevanza del luogo in cui è stata accertata l'irregolarità, fermo restando che l'esercizio di poteri di accertamento e riscossione dei diritti dovuti da parte delle autorità doganali di uno Stato membro non competente comporta la nullità radicale dell'ingiunzione eventualmente emessa.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 203, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 215, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 378, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)