Sez. 1, Sentenza n. 463 del 12/02/1976 (Rv. 379113 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA E TERMINI - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA - NECESSITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTESTAZIONE IN RADICE DEL POTERE DI IMPOSIZIONE - PRETESA ALLA SPETTANZA DI UNA ESENZIONE FISCALE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA E TERMINI - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA - NECESSITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTESTAZIONE IN RADICE DEL POTERE DI IMPOSIZIONE - PRETESA ALLA SPETTANZA DI UNA ESENZIONE FISCALE - SUSSISTENZA.*
L'art 90 del testo unico sulla finanza locale deve essere interpretato nel senso che, in materia di imposte di consumo, l'esperimento dei ricorsi amministrativi e la successiva osservanza del termine di tre mesi per la proposizione dell'Azione giudiziaria sono richiesti soltanto per le controversie attinenti alla liquidazione e alla riscossione del tributo, rimanendo invece libera la proponibilita di detta Azione in tutti i casi di radicale contestazione del potere impositivo, sia che esso venga negato in astratto, sia che si contesti l'esistenza dei suoi presupposti. Tale ipotesi si verifica anche quando il contribuente sostenga che gli compete una determinata esenzione, ovvero che ricorrano in concreto i presupposti di una determinata esenzione. (Conf 3808/74, mass n 372335).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)