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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25660 del 13/11/2020 (Rv. 659892 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Inammissibilità - Passaggio al rito di cognizione piena - Necessità.
Stato
decisa il 2020-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659892-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)