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Sez. 1, Sentenza n. 28574 del 28/10/2025 (Rv. 676451-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Concordato minore - Proposta - Cause legittime di prelazione - Mancato rispetto - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676451-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.

Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2741, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 77, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 84, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)