Sez. 2, Sentenza n. 1157 del 01/02/1995 (Rv. 490183 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'atto di impugnazione - Date diverse indicate nella relata esistente sull'originale e in quella redatta sulla copia notificata - Mancanza di querela di falso - Prevalenza della data indicata nella relata della copia notificata - Mancata eccezione delle parti sulla intempestività della notifica - Rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la relazione di notificazione dell'atto di impugnazione, esistente sull'originale, e quella redatta sulla copia notificata indichino due date diverse (la prima, nella specie, una data successiva alla scadenza del termine per l'impugnazione), si verifica un conflitto tra due atti pubblici, aventi entrambi piena efficacia probatoria, suscettibile di essere eliminato con la querela di falso, ma, ove questa non venga proposta, tale conflitto va risolto in senso sfavorevole, non già al destinatario della notificazione, il quale - al fine di far valere la data risultante dalla copia notificatagli - non è tenuto a provarne l'esattezza, bensì a colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione e che è tenuto ad assolvere al relativo onere probatorio; ne deriva che, in difetto di eccezioni delle parti circa l'intempestività della notifica dell'impugnazione, il giudice non può ritenere d'ufficio l'inammissibilità di questa, ma deve attribuire prevalenza alla relata di notifica apposta sulla copia notificata dell'atto d'impugnazione, la quale deve considerarsi "relata originaria" (che certifica la contestuale consegna dell'atto), mentre quella apposta sull'atto originale da notificare - e che viene restituito al notificante - documenta un fatto già compiuto, vale a dire l'avvenuta consegna.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)