Sez. 1, Ordinanza n. 9959 del 24/05/2004 (Rv. 573083 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA | Istanza di dichiarazione di fallimento - Al tribunale nella cui circoscrizione è la sede principale dell'imprenditore - Pendenza della procedura - Mutamento di sede dell'impresa - Ininfluenza - Domanda di concordato preventivo - Presentazione - Giudice competente.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA
Proposta l'istanza per la dichiarazione di fallimento davanti al tribunale nella cui circoscrizione l'imprenditore ha la sua sede principale spetta a quel tribunale, in pendenza della relativa procedura, il potere - dovere di esaminare per la determinazione dello stato d'insolvenza tutte le situazioni ad esso relative, senza che abbiano rilievo le successive vicende riguardanti la sede dell'impresa, che non possono modificare, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", una situazione processuale già radicata, sicché è davanti a quello stesso tribunale che deve essere presentata l'istanza per l'ammissione al concordato preventivo, anche se nel frattempo l'imprenditore abbia trasferito la propria sede.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)