Sez. 2 - , Ordinanza n. 16276 del 19/05/2022 (Rv. 664886 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO | Sanzioni amministrative - Previsione del minimo edittale - Contrasto con principi costituzionali e norme comunitarie - Esclusione - Fondamento - Valutazione intrinseca operata “ex ante” dal legislatore - Conseguenze - Tutela della effettività della reazione punitiva - Graduazione sulla base di fattori oggettivi e soggettivi - Margine di apprezzamento del giudice.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO
In tema di sanzioni amministrative, la previsione di minimi edittali non è in contrasto con i principi costituzionali o con le norme comunitarie, ma riflette un giudizio di intrinseca gravità della condotta effettuato "ex ante" dal legislatore, sicché, in presenza di tale valutazione normativa, l'applicazione di una sanzione minore pregiudicherebbe la necessaria effettività della reazione punitiva; ciò non esclude che la proporzionalità del trattamento sanzionatorio possa comunque realizzarsi entro la forbice sanzionatoria prevista dalla norma, in relazione alle particolari connotazioni oggettive e soggettive del fatto contestato, tramite l'attribuzione al giudice di un margine di apprezzamento al fine di procedere alla personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)