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Sez. 3, Sentenza n. 3986 del 18/06/1981 (Rv. 414640 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO - SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE IN QUANTO NON LEGITTIMATI A COSTITUIRSI PARTE CIVILE O, COMUNQUE, NON POSTI IN GRADO DI PARTECIPARVI - PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO - SUSSISTENZA - ASSOLUZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA PA, RESPONSABILE DEL FATTO DI LUI.*
Stato
decisa il 1981-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414640-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO - SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE IN QUANTO NON LEGITTIMATI A COSTITUIRSI PARTE CIVILE O, COMUNQUE, NON POSTI IN GRADO DI PARTECIPARVI - PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO - SUSSISTENZA - ASSOLUZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA PA, RESPONSABILE DEL FATTO DI LUI.*

L'esclusione della preclusione nascente dal giudicato penale, ai sensi dell'art 25 cod proc pen, riguarda - sulla base della sentenza della Corte costituzionale n 265 del 3 giugno 1975 - soltanto il danneggiato che, non avendo avuto la possibilita di partecipare al giudizio penale, non e tenuto al rispetto della decisione adottata in quella Sede, e non pure i soggetti rimasti estranei a quel giudizio perche non legittimati a costituirsi parte civile o, comunque, non posti di fatto in grado di parteciparvi. Con la conseguenza che della preclusione derivante dall'assoluzione del proprio dipendente puo giovarsi la pubblica amministrazione, chiamata a rispondere direttamente del fatto-reato di quello, ancorche non abbia partecipato al relativo giudizio penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)